Le regole sulle operazioni a catena non si applicano quando i beni sono oggetto di esportazione/importazione. L’intervento di un soggetto extra-Ue, invece, non è di per sé ostativo, perché si può ricorrere a un identificativo Ue. La disciplina, inoltre, non pare incompatibile con le semplificazioni per le “triangolari nazionali”.

Con l’introduzione dell’articolo 36-bis nella direttiva 2006/112 è stato recepito l’orientamento della Corte di giustizia Ue in base al quale, in caso di più cessioni consecutive e un unico trasporto, la cessione intracomunitaria può essere solo una: quella a cui, appunto, è attribuibile il trasporto.

Come evidenziano le note esplicative Ue, l’articolo 36-bis “convive” con il successivo articolo 141 che si occupa delle triangolazioni comunitarie in cui intervengono tre soggetti identificati Ue, con trasporto da uno Stato membro all’altro, e che rappresentano la forma più semplice di vendita a catena.

Ma queste regole non valgono sempre. Innanzitutto, deve esistere un operatore intermedio, ossia un cedente all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo per suo conto (nelle operazioni a tre, solo il secondo cedente può avere questo ruolo).

Inoltre, i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro a un altro. Le operazioni che implicano importazioni, esportazioni o cessioni interne a un solo Stato membro non sono quindi interessate dalla disposizione, e vanno analizzate singolarmente al fine di stabilirne il trattamento Iva.



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