Società in Accomandita Semplice

Con questa denominazione, ci si riferisce a una società di persone in cui esistono dei soci accomandatari che apportano del capitale e lavoro, e hanno una responsabilità di tipo personale, solidale e sussidiaria relativamente ai debiti sociali, nonché dei soci accomandanti il cui contributo e la cui responsabilità è limitataesattamente al capitale apportato.

Dal punto di vista della compagine sociale, va detto che la società in accomandita semplice deve avere almeno due soci, mentre che, a livello di capitale sociale, può essere costituita senza un apporto minimo stabilito dalla legge.

Per quanto riguarda i rapporti di natura tributaria, si applica la normativa relativa all’Imposta sulle Società.

Diritti del socio/azionista

A seconda della natura particolare, il socio presenta dei diritti e dei doveri differenti. Andiamo quindi ad analizzare i singoli casi.

  • Soci accomandatari: questi soci godono degli stessi diritti di coloro i quali sono soci di una società in nome collettivo: partecipano nella gestione aziendale, hanno il diritto all’informazione sull’andamento dell’azienda, nonché il diritto a partecipare agli utili e al patrimonio derivante dalla liquidazione della società;
  • Soci accomandanti: questa tipologia di socio, gode principalmente di diritti di natura economica, giacché partecipa agli utili e al patrimonio ottenuto al termine della liquidazione societaria. A livello gestionale, invece, può richiedere il bilancio aziendale di fine anno, e prenderne nota per un periodo minimo di quindici giorni, durante i quali può richiedere tutti i documenti che comprovano lo svolgimento di tutte le transazioni.

Quadro normativo

Dal punto di vista legale, la società in accomandita semplice è sottoposta alle disposizioni contenute nel Codice di Commercio.

Responsabilità

 La responsabilità dei soci di una società in accomandita semplice, si differenzia a seconda del ruolo delle persone all’interno della stessa: è infatti illimitata nel caso dei soci accomandatari, mentre che, è limitata invece per i soci accomandanti.

Caratteristiche

Andiamo a vedere da vicino quelle che sono le principali caratteristica di questa tipologia societaria, elencando i punti salienti.

  • Devono esistere due differenti classi di soci:
  • soci accomandatari, che operano con la ragione sociale, i quali apportano il capitale e il lavoro, e rispondono solidalmente e personalmentedei risultati conseguiti con l’esercizio dell’azienda, indipendentemente dal fatto che la dirigano;
  • soci accomandanti, che apportano generalmente solo il capitalee la cui responsabilità è limitata appunto a questo, non avendo il diritto di partecipare alla gestione aziendale.
  • Si tratta sostanzialmente di una forma societaria in cui i soci accomandatari non partecipano in modo attivo, e che gode di piena autonomia patrimoniale;
  • In ragione del ruolo preponderante dei soci accomandatari, si può ritenere la società in accomandita semplice come una società di persone.

Capitale

La legge non prevede alcuna condizione particolare per quanto riguarda il capitale sociale: non sono in particolare modo stabiliti limiti minimi.

Numero dei soci

La struttura societaria della società in accomandita semplice è composta da almeno due soci.

Tassazione

Per quanto riguarda il prelievo fiscale, la società è sottoposta a tassazione tramite l’Imposta sulle Società.

Processo costitutivo

Ecco i principali passi da seguire per portare a compimento la costituzione di una società in accomandita semplice:

  • Registro Centrale delle Imprese: certificato relativo alla disponibilità del nome aziendale;
  • Agenzia delle Entrate (AEAT): codice fiscale;
  • Notaio (atto pubblico): il contratto dovrà essere redatto come atto pubblico e, quindi, andrà depositato presso il Registro di Commercio. Nel contratto, si dovranno indicare:
  • Il nomecognomedomicilio dei soci;
  • La ragione sociale;
  • Il nome, cognome e domicilio dei soci che dirigono la societàe hanno diritto di firma;
  • Il capitaleconferito da ogni socio in forma di denaro, crediti o altro;
  • La durata della società;
  • rimborsiconcessi ai soci, ogni anno, per le spese che sostengono nella gestione.
  • Ministeri dell’Economia delle Comunità Autonome: Imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;
  • Registro delle Imprese: iscrizione della società. La prima richiesta di registrazione della società in accomandita semplice, dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:
  • Il domicilio della società;
  • Il suo scopo sociale;
  • La data di iniziodell’attività aziendale;
  • Le disposizioni che riguardano i socicon partecipazioni in natura;
  • Le regole stabilite per la liquidazione della società;
  • Il regime prescelto per la partecipazione agli utili;
  • L’identità dei soci accomandanti;
  • Gli apporti di ogni socio accomandante, con indicazioni relative al valore venale;
  • Il regimeprescelto per l’adozione di accordi sociali.

Start – Up di una società in accomandita semplice

Questi sono i passi da intraprendere per dare vita a questa tipologia societaria:

  • Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione nel registro degli imprenditori;
  • Agenzia delle Entrate: Imposta sulle Attività Economiche (esentate le imprese di nuova costituzione per i primi due anni);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione nel registro speciale per i lavoratori autonomi (RETA) dei soci amministratori o lavoratori;
  • Amministrazioni locali: eventuali licenze per l’attività;
  • Altri enti pubblici e/o registri: iscrizione presso altre agenzie governative e/o registri;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e deposito del quaderno delle ispezioni;
  • Agenzia nazionale della protezione dei dati: registro dei documenti di carattere personale;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – solo qualora si intendesse assumere del personale;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori dipendenti (salvo che non siano già affiliati);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori al rispettivo regime della previdenza sociale – solo per chi assume dipendenti;
  • Servizio Pubblico di Collocamento: registrazione dei contratti di lavoro – richiesta solo qualora si assumessero dei dipendenti;
  • Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: comunicazione dell’apertura di un “centro di lavoro” – indispensabile solo per aziende che intendono assumere dipendenti;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: consegna del calendario di lavoro, con giorni festivi e feriali – da effettuare solo in caso di assunzione di lavoratori dipendenti;
  • Ufficio Statale dei Brevetti e delle Marche: deposito di un logo aziendale;
  • Autorità per la Certificazione: ottenimento di un certificato di identità di tipo elettronico.

tratta di una società di persone di tipo commerciale nella quale i soci, utilizzando appunto un nome collettivo che va a formare una ragione sociale, accettano di prendere parte – nelle percentuali decise tra di loro – all’attività, con gli stessi diritti e le medesime obbligazioni.

La responsabilità dei soci è illimitata, sussidiaria, personale e solidale per quanto riguarda i debiti contratti durante l’esercizio dell’attività. È utile sapere che il numero minimo di soci richiesti per costituire una società in nome collettivo è pari a due.

Per quanto riguarda poi il capitale sociale, non esistono minimi prestabiliti dalla legge, mentre che, a fini fiscali, la stessa è sottoposta alla tassazione delle società.

Compiti dei soci

Esistono principalmente due tipologie di soci, che sono le seguenti:

Soci che effettuano apporti in capitale

  • Sono incaricati della gestione della società;
  • Eseguono apporti di capitale e di lavoro;
  • Partecipano sia in caso di utile sia di perdita da parte della società.

Soci che effettuano apporti in natura

  • I loro apporti sono di natura lavorativa a titolo personale;
  • Non hanno ruoli direttivi, salvo che venga stabilito il contrario negli statuti;
  • Hanno diritto alla partecipazione degli utili della società, ma non partecipano alle perdite, salvo questa condizione venga pattuita in modo esplicito.

Tassazione

Come già sopraindicato, la società dal punto di vista tributario è sottoposta all’imposta sulle società.

Quadro normativo

Dal punto di vista giuridico, la società si basa sulle disposizioni contenute all’interno del Codice di Commercio.

Gestione

Andiamo ora a conoscere nel dettaglio gli aspetti che riguardano la gestione amministrativa delle società in nome collettivo.

  • Nel contratto sociale, devono essere indicati i nomativi delle persone che si occupano della gestione societaria, nonché le modalità di amministrazione;
  • Qualora questa indicazione venisse omessa nel contratto, tutti i soci, salvo coloro i quali fanno apporti in natura, se del caso, hanno la qualifica di direttori, con pari diritti, indipendentemente dalla loro partecipazione nella società;
  • Nel caso in cui l’amministrazione della società fosse affidata in modo solidale a diversi soci, ognuno di loro può compiere qualsiasi atto amministrativo, senza ottenere il consenso degli altri;
  • Se l’amministrazione fosse affidata a un solo socio, con un ruolo di direttore unico, lo stesso eserciterebbe un monopolio nella gestione: in questo caso, nessun altro socio potrebbe opporsi agli atti compiuti dallo stesso gestore, né limitarne gli effetti derivanti;
  • Possono essere anche nominate persone che non hanno un ruolo di socio in qualità di direttori della società in nome collettivo, sebbene questa sia una scelta molto rara.

Caratteristiche

Diamo uno sguardo sulle principali caratteristiche che riguardano la quotidianità di una società in nome collettivo:

  • Svolge i suoi affari attraverso il nome collettivo o una ragione sociale;
  • Tutti i soci partecipano alla società in una condizione di uguaglianza;
  • La società ha un’autonomia patrimoniale e risponde dei debiti societari con il suo patrimonio, sebbene anche i soci rispondano dei debiti sociali con il proprio patrimonio, in maniera sussidiaria, illimitata e solidali;
  • Il socio che effettua apporta beni alla società viene definito come “socio investitore” mentre che colui che fa conferimenti in natura (lavoro, servizi o comunque altro genere di attività) ha la qualifica di “socio lavoratore”.

Responsabilità

Una società in nome collettivo si caratterizza per il fatto che la responsabilità dei suoi soci, per quanto riguarda l’andamento degli affari sociali, è di natura illimitata.

Numero dei soci 

Dal punto di vista giuridico, le normative vigenti stabiliscono che il numero minimo di soci sia pari ad almeno due.

Capitale

La legge non stabilisce alcun limite minimo, né massimo, come del resto altre restrizioni circa la natura e la qualità del capitale sociale.

Processo costitutivo

La nostra analisi si sposta ora su quelle che sono le fasi comuni nel processo costitutivo di una società in nome collettivo:

  • Registro Centrale delle Imprese: certificazione di non esistenza di una ragione sociale identica o simile;
  • Agenzia delle Entrate: codice fiscale;
  • Notaio: atto pubblico. Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico e quindi registrato presso il Registro delle Imprese. All’interno del contratto, si devono indicare:
  • Il nome, il cognome e il domiciliodei soci;
  • La ragione sociale;
  • Il nome, cognome e domiciliodei soci che hanno diritto di firma per la società;
  • Il capitaleche ogni socio intende apportare in denaro, crediti o altro;
  • La durata della società;
  • Le indennitàriconosciute annualmente a ciascun gestore per le spese che sostiene nell’amministrazione della società;
  • Ministeri delle Finanze delle Comunità Autonome: Imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati;
  • Registro delle Imprese: iscrizione della società. Alla prima registrazione delle società in nome collettivo nel registro delle imprese, bisogna indicare:
  • Il domiciliodella società;
  • Il suo scopo sociale;
  • La data di inizio dell’attività;
  • Le disposizioni che riguardano i soci che fanno apporti in natura;
  • Le regole concordate per la liquidazionedella società.
  • Il regime scelto per la partecipazione agli utili.

Start-up di una società in nome collettivo

Ecco infine le singole fasi che bisogna generalmente prendere in considerazione quando si avvia una società in nome collettivo:

  • Agenzia delle Entrate (AEAT): iscrizione nel registro degli imprenditori;
  • Agenzia delle Entrate (AEAT): Imposta sulle Attività Economiche (sono esentate le società di nuova costituzione nei primi due anni di esercizio);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione al registro speciale dei lavoratori autonomi (RETA) dei soci lavoratori e/o amministratori;
  • Amministrazioni locali: eventuali licenze per l’attività;
  • Altri enti pubblici e/o registri: iscrizioni ad altre agenzie governative e/o registri;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e registrazione del libro delle ispezioni;
  • Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: registro dei documenti a carattere personale;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione della società – pratica da effettuare nel caso in cui si prevedano delle assunzioni di lavoratori;
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: affiliazione dei lavoratori (qualora non fossero già affiliati);
  • Tesoreria territoriale della Previdenza Sociale: iscrizione dei lavoratori nel regime della Previdenza Sociale – procedura da seguire nel caso in cui si assumano dipendenti;
  • Servizio Pubblico di Collocamento: iscrizione dei contratti di lavoro – fase da effettuare solo qualora si assumessero dei lavoratori subordinati;
  • Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: avviso di apertura del centro di lavoro – obbligatorio solo in caso di assunzione di dipendenti;
  • Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento del “calendario laboral”, cioè il calendario con l’indicazione dei giorni festivi e feriali – necessario solo se si prevede l’assunzione di lavoratori subordinati;
  • Ufficio Statale dei Brevetti e delle Marche: registrazione di eventuali loghi;
  • Autorità di Certificazione: ottenimento di un certificato elettronico di identità.

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