Si definisce con la denominazione giuridica “comunione dei beni” il contratto con il quale la proprietà di un bene, o un diritto, sono condivisi con più persone.
In questo caso, il numero minimo di soci è pari a due persone, mentre la responsabilità è illimitata. Proprio come nell’impresa individuale, anche in questo caso, non vi è un importo minimo legale di capitale e, inoltre, dal punto di vista fiscale bisogna dichiarare l’utile tramite la semplice dichiarazione personale del reddito (IRPF).
Responsabilità
La responsabilità dal punto di vista civile è illimitata.
Quadro Normativo
La comunione dei beni non dispone di personalità giuridica propria, ma è comunque disciplinata in ambito commerciale dal Codice di Commercio, mentre in materia di diritti e obblighi tramite il Codice Civile.
Capitale
Come è stato già detto, non è previsto un minimo legale di capitale.
Caratteristiche
• Per esercitare l’attività si richiede l’esistenza di un scrittura privata in cui sono specificati la natura dei contributi e la quota di percentuale di partecipazione che ogni persona sia assume negli utili o nelle perdite della Comunione dei Beni.
• Nessun contributo minimo richiesto. Possono essere apportarti anche solo beni, ma non si può contribuire solo con il denaro o lavoro.
• La Comunione dei beni si potrà costituire mediante un atto pubblico quando si forniranno beni immobili o diritti reali.
Tassazione
IRPF (dichiarazione personale sui redditi per il profitto conseguito tramite l’impresa)
Numero di soci
Per la costituzione della Comunione dei beni è necessario che vi siano almeno due persone.
Processo costitutivo
Qui di seguito sono illustrate le fasi utili per procedere alla creazione di una Comunione dei Beni:
• Prassi privata: contratto privato in cui si indicano la natura dei contributi e la percentuale di partecipazione, dei soci, su perdite e utili della Comunione dei beni;
• Agenzie delle entrate (AEAT): Codice fiscale;
• Notaio: atto pubblico (nel caso in cui vi sia un apporto di beni immobili o diritti reali);
• Ministeri delle Finanze delle Comunità Autonome: imposte sul trasferimento di patrimoni e atti giuridici documentati (nel caso della formalizzazione dell’atto pubblico).
Start Up
Per procedere all’avvio vero e proprio di una Comunione dei Beni, è fondamentale procedere seguendo queste fasi:
• Agenzia delle entrate (AEAT): Iscrizione al registro degli imprenditori;
• Agenzia delle entrate (AEAT): Imposta sulle Attività Economiche (durante i primi due anni di vita le nuove imprese sono esonerate) e la presentazione del contratto privato della partecipazione da parte dei soci alla Comunione non è paritaria;
• Tesoreria territoriale della Previdenza: iscrizione al regime speciale dei lavoratori autonomi (RETA);
• Amministrazioni locali: licenza di attività;
• Altri enti e/o registri: registrazione in altre agenzie governative e/o registri.
• Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento e legalizzazione del Libro delle Ispezioni;
• Agenzia Nazionale della Protezione dei Dati: registrazione dei dati a carattere personale;
• Tesoreria territoriale della Previdenza: iscrizione dell’impresa – nel caso in cui vi fosse l’assunzione di lavoratori;
• Tesoreria territoriale della Previdenza: affiliazione dei lavoratori (nel caso in cui non fossero affiliati);
• Tesoreria territoriale della Previdenza: iscrizione dei lavoratori nel Regime della Sicurezza Sociale (indispensabile solo con l’assunzione di lavoratori);
• Servizio Pubblico di Collocamento: iscrizione dei contratti dei lavoratori da eseguire con l’assunzione di lavoratori subordinati;
• Ministero del lavoro delle Comunità Autonome: Comunicazione dell’apertura del centro di lavoro – da svolgere con l’assunzione di personale;
• Ispettorato provinciale del lavoro: ottenimento del calendario di lavoro – indispensabile assumendo lavoratori dipendenti;
• Ufficio Nazionale dei brevetti e dei marchi: registrazione di marchi;
• Autorità di certificazione: per ottenere un certificato elettronico;[/vc_column_text]
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